La musica e la legge: indipendente o dipendente?
Yvette Kovacs, dottore in legge, consulente legale della SSPM e avvocato a Zurigo, risponde alle domande dei membri della SSPM.
Domanda di un membro della SSPM: Sono un insegnante di musica in una scuola di musica e sono anche direttore di coro. Dopo un lungo periodo di malattia, la direzione della scuola vuole pagarmi solo le ore di insegnamento come indennità di malattia, sostenendo che il mio lavoro di direttore di coro fa parte di un contratto e che quindi non ho diritto all'indennità di malattia. Questo nonostante il fatto che la mia attività di insegnante e quella di direttore di coro mi siano state affidate contemporaneamente. È legale?
Risposta del dottor Kovacs:
1.)La risposta a questa domanda dipende dal fatto che l'attivitt di direttore di coro sia svolta con un contratto di lavoro subordinato o autonomo.
2.)Quasi tutte le attività possono essere svolte come lavoratori autonomi o dipendenti. Su questo argomento sorgono regolarmente divergenze di opinione. Per questo motivo l'attività deve essere descritta per iscritto in un contratto e deve essere chiarito se si tratta di un lavoro o di un mandato. In definitiva, è la struttura del contratto specifico (e non il titolo) a determinare se si tratta di un lavoro dipendente o autonomo. Più precisa è la descrizione, più chiara è la classificazione legale.
3.)Per delimitare questi tipi di attivitt, i tribunali hanno sviluppato un'ampia prassi. Essi considerano essenziali i seguenti criteri di delimitazione:
a) Le seguenti caratteristiche in particolare parlano a favore dell'indipendenza:
- Il direttore del coro è libero di stabilire il proprio orario di lavoro.
- Il direttore del coro non è vincolato dalle istruzioni del Comitato di direzione e svolge il suo lavoro sotto la propria responsabilità.
- La scelta del programma viene fatta dal direttore del coro.
- I direttori di coro devono versare personalmente tutti i contributi previdenziali.
- I direttori di coro ricevono un compenso per la loro attività indipendente (non uno stipendio).
b) I seguenti elementi in particolare depongono a favore della dipendenza (impegno come dipendente):
- Il direttore del coro è un dipendente.
- Il direttore del coro entra a far parte dell'organizzazione del datore di lavoro (associazione, scuola, ecc.) e ne segue le direttive.
- La scelta del programma viene fatta dal datore di lavoro.
- Il datore di lavoro paga uno stipendio e detrae i contributi previdenziali.
- Il datore di lavoro paga le assenze per malattia e le ferie in conformità alle disposizioni di legge.
4.)Solo nel caso di un contratto di lavoro subordinato la legge prevede la continuazione dello stipendio per un periodo limitato, a seconda della durata del contratto. I lavoratori autonomi, invece, devono in linea di principio mantenersi da soli e non ricevere nulla in caso di malattia. Le uniche eccezioni sono i casi in cui è espressamente previsto da un contratto specifico o da un contratto collettivo di lavoro che il datore di lavoro fornisca prestazioni in caso di malattia.
5.) La conclusione è che, in questo caso, i vari criteri di delimitazione devono essere stabiliti e classificati. La direttrice del coro ha poi informato il tribunale di dover seguire anche il calendario della scuola di musica per il suo lavoro di direttrice del coro e che i programmi dei concerti erano predeterminati. Inoltre, è soggetta a trattenute AVS/AI/APG sullo stipendio per tutte le sue attività. A ciò si aggiunge il fatto che le sue attività di insegnamento sono regolate da un contratto con la direzione del coro. Questi sono forti indizi che indicano che le due attività devono essere trattate alla stregua di un rapporto di lavoro. L'indennità di malattia deve quindi essere corrisposta allo stesso modo per entrambe le attività.
tradotto da Paola De Luca